Multe errate: un vizio di forma rende nullo il verbale

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Multe errate: un vizio di forma rende nullo il verbale

Messaggioda cts » 09 apr 2015 09:42

Un vizio di forma è un’imperfezione, un errore, che può rendere irregolare e soggetta ad annullamento qualsiasi tipologia di atto.

Questo tipo di errori può essere riscontrato anche nei verbali di contestazione per la violazione di norme previste dal Codice delle Strada, le multe insomma, ma bisogna stare attenti perché non tutti comportano la nullità della contravvenzione. In presenza di vizi di forma, un verbale può essere contestato; è dunque opportuno leggere attentamente i verbali prima di procedere con il pagamento, potrebbe non essere dovuto alcunché.

I vizi di forma più comuni sono:
  • erronea indicazione delle generalità del conducente;
  • omissione o errata indicazione della data e dell’ora in cui è avvenuta l’infrazione (quando da ciò risulti pregiudicata l’esatta identificazione del fatto);
  • errata indicazione del tipo e della targa del veicolo, quando non possono essere desunti con certezza in altro modo;
  • mancata esposizione dei fatti;
  • mancata o errata indicazione dell’autorità competente per il ricorso;
  • mancata, non chiara o insufficiente indicazione delle motivazioni di mancato fermo;
  • mancata, non chiara o insufficiente informazione riguardo l’obbligo di comunicare i dati del conducente;
  • errore sulla norma violata o sulla sanziona da pagare.

La mancanza di informazioni o lievi errori sui singoli elementi del verbale non rendono automaticamente nulla la notifica. Davanti al Giudice di Pace la multa risulterà nulla solo se, a causa dell’errore, siano compromessi i diritti del soggetto multato.


Quando un vizio di forma può rendere nullo un verbale
Il più “semplice” errore che può far decadere la contravvenzione si ha quando si generano delle incongruenze tra la via riportata sul verbale e l’avvenuta violazione. Ovvero quando, per esempio, per la strada menzionata nel verbale non è contemplata la violazione notificata. Altro esempio: un eccesso di velocità contestato in un tratto di strada in cui non sono previsti dei limiti specifici.

L’assenza del numero civico sul verbale può renderlo nullo solo nel caso in cui la violazione, notificata, venga commessa su un tratto di strada così lungo da non poter permettere di identificare il luogo in cui sia avvenuta effettivamente, come una multa per il passaggio con il rosso su una strada che unisce due comuni e regolamentata da più semafori. Gli errori riguardanti la tipologia di veicolo o la targa poi non permettono l’identificazione certa del veicolo e quindi del legittimo proprietario. Oppure errori riguardati la data dell’accertamento della violazione, visto che riportando una data erronea non si permette al soggetto l’applicazione del diritto di difesa.


Quando un vizio di forma non rende nullo un verbale
In questa “categoria” possono essere inclusi tutti gli errori o mancanza di informazioni che, anche se importanti, non invalidano la contravvenzione perché compensati da altri dati/informazioni riportate sul verbale. La data di nascita errata del trasgressore non comporta la nullità del verbale, se sono presenti altre informazioni (nome e cognome, codice fiscale, etc.) che ne permettono la corretta identificazione. Se l’identificazione del veicolo viene effettuata tramite la targa, nemmeno l’assenza di dati riguardati il colore e/o il modello dell’auto possono invalidare la multa.

L’assenza del numero civico non invalida il verbale se, chi contesta non presenti al giudice le prove che in quel tratto di strada non è punibile l’infrazione notificata. Infine, il verbale non è nullo quando l’errore è facilmente rilevabile con la diligenza e la capacità dell’uomo medio.


Come fare ricorso e quanto costa
Una volta individuato un vizio di forma, esistono tre strade per fare ricorso:

Autotutela. È la prima opzione, si esercita direttamente presso l’ente che ha redatto il verbale e l’annullamento verrà stabilito direttamente dallo stesso. Non vi sono termini per questa tipologia di ricorso, ma bisogna fare attenzione a quelli per il ricorso a prefetto e giudice di pace, poiché non sarà poi possibile esercitare queste due opzioni in caso di rigetto del ricorso in autotutela.
Prefetto. In questo caso si tratta di errori di forma che non richiedono una valutazione che entri nel merito del caso. Si ha tempo 60 giorni dalla notifica del verbale e si può fare il ricorso mediante raccomandata con ricevuta di ritorno oppure presentandolo direttamente all’ente che ha elevato la contravvenzione.
Giudice di pace. Qui si entra nel merito del caso. Al giudice di pace ci si può rivolgere direttamente oppure a seguito di un’ordinanza avversa del prefetto, entro 30 giorni dall’ordinanza stessa o dalla notifica del verbale, ottenendo una sorta di secondo grado di giudizio. In questo caso il ricorso va presentato presso la cancelleria del giudice stesso o nuovamente mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

In ogni caso, l’automobilista deve produrre la documentazione atta a dimostrare l’esistenza dell’errore di forma e non deve pagare la multa se intende fare ricorso.
L’autotutela e il ricorso al prefetto sono gratuiti, per il ricorso al giudice di pace occorre fare invece delle valutazioni di opportunità.
Bisogna considerare il costo da sostenere sarà pari a 43 euro per il contributo unificato e che per le multe di importo superiore ai 1.100 euro al contributo unificato bisognerà aggiungere una marca da bollo da 27 euro; è chiaro dunque che si valuterà questa opportunità soprattutto in caso di multe dall’importo elevato. Soprattutto considerando che proprio con l’ultima Legge di Stabilità è stato dato un colpo di spugna alle cartelle esattoriali di importo inferiore a 300 euro, condonandole tutte (molte multe rientrano in questa categoria di cartelle).

Le domande dei lettori
Hanno sbagliato ad indicare il colore del veicolo, posso fare ricorso?
Il colore delle vettura errato non può essere inteso come un vizio di forma, anche perché spesso le case automobilistiche usano dei colori “proprietari” che non tutti possono conoscere.

Non hanno indicato l’importo della contravvenzione, posso fare ricorso?
Questo è chiaramente un vizio di forma che rende nullo il verbale.

Hanno sbagliato ad indicare la data di rilascio della patente, si tratta di un vizio di forma?
Potrebbe non essere un vizio di forma, in quanto altri parametri permettono l’identificazione univoca del soggetto multato. Nome, cognome, numero di patente, luogo di rilascio permettono di identificare univocamente l’automobilista.

Mi hanno ritirato la patente per stato di ebrezza, nel verbale hanno sbagliato ad indicare la data del fermo, anziché 2014 hanno scritto 2013. Posso fare ricorso?
Si tratta di un vizio di forma, è opportuno fare ricorso.

Fonte: www.6sicuro.it

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