Multe: la prescrizione e la notifica

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Multe: la prescrizione e la notifica

Messaggioda cts » 09 apr 2015 10:06

Ebbene sì, anche le multe hanno una data di scadenza: in caso di contravvenzioni stradali i termini di prescrizione di una sanzione amministrativa sono regolamentati dall’art. 209 del Codice della Strada. La scadenza del “diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice è regolata dall’art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689″.


La notifica
Per chi ha accertato la violazione, la notifica si compie nel momento in cui affida il verbale al servizio postale. È questo il giorno da considerare, a partire da quello dell'infrazione, per verificare il rispetto del termine di 90 giorni previsto dalla legge.

Per il destinatario, invece, la notifica si compie il giorno in cui il postino gli consegna il verbale.
In caso di assenza, l'atto è depositato all'ufficio postale competente.
n questo caso la notifica si perfeziona quando il destinatario lo preleva, ma solo se ciò avviene entro i dieci giorni successivi, data in cui l'operazione s'intende comunque compiuta, indipendentemente da quando, successivamente, il verbale viene ritirato (e anche se ciò non avviene).
È da quel giorno che decorrono i termini per il pagamento della multa o per la presentazione del ricorso.



Termini di prescrizione delle multe
La prescrizione – termine entro il quale il creditore deve richiedere formalmente il pagamento – è di cinque anni da quando è stata commessa la violazione. Gli atti notificati successivamente, quali verbale e cartella esattoriale, fanno ogni volta decorrere un ulteriore termine di cinque anni.


La cartella esattoriale: termini
La cartella deve indicare:
  • anno di riferimento del debito;
  • data del ruolo;
  • interessi di mora.
Secondo quanto previsto dal comma 153 dell’art.1 della Finanziaria del 2008, a partire dal 1° gennaio 2008, che “gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada per i quali, alla data dell’acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo. La messa a ruolo per le infrazioni stradali scatta se il mancato pagamento non avviene entro il termine di 60 giorni successivi dalla consegna della cartella di pagamento".

In pratica Equitalia deve notificare al trasgressore entro due anni da quando le è stato consegnato il ruolo da parte dell’Ente titolare del credito, pena la nullità della cartella.

La norma quindi non riduce i termini di prescrizione delle multe, ma semplicemente impone al soggetto addetto alla riscossione di notificare la cartella di pagamento entro i due anni dalla ricezione del ruolo. Due anni che vanno conteggiati dal giorno in cui avviene la trasmissione che il Comune realizza con il soggetto prescelto alla riscossione, non dal giorno in cui viene effettua la violazione o da quello di notificata della contravvenzione.

I termini fissati della finanziaria del 2008, necessari a sveltire i tempi di riscossione dei crediti, regolamentano esclusivamente il rapporto tra i Comuni e i concessionari del servizio riscossione. Quindi la prescrizione dei crediti di chi viene multato non subisce nessuno modifica.



Contestazione
Il Ministero dell’Interno, per snellire le “interminabili code” in Prefettura ha attivato un servizio online totalmente gratuito tramite utilizzo della Pec (posta elettronica certificata) per fare ricorso avverso una multa. Sarà quindi sufficiente per avviare una contestazione avere un indirizzo di pec personale e una connessione internet.
Sessanta giorni dalla notifica è il termine per far ricorso avverso una multa al prefetto del luogo in cui è avvenuta la presunta infrazione tramite pec. É necessario sottoscrivere l’email digitalmente tramite firma autenticata. Qualora lo si reputasse utile è possibile allegare prove/documenti che attestino le proprie ragioni. Infine, va allegato il testo integrale della multa (o una sua scansione) e va specificato nel testo dell’email che l’utilizzo della pec è un diritto stabilito dal D.lgs 82/2005, secondo quanto specificato dalla Circolare del Ministero dell’Interno n° 17666/2014.



Posso fare ricorso se ho già pagato la multa?
La risposta è sì ma solo nel caso in cui siano due o più i soggetti obbligati a pagare la sanzione e solo uno di essi abbia provveduto al pagamento in misura ridotta.

[...] È quel che accade, ad esempio, quando il conducente del veicolo sia diverso dal proprietario: in questo caso, infatti, la violazione è contestata sia al conducente che al proprietario che sono entrambi obbligati a pagare la sanzione. La Corte costituzionale ha stabilito che nel caso in cui il proprietario del veicolo paghi la sanzione in misura ridotta, il conducente possa comunque proporre ricorso contro il verbale [...].
L’Avvocato penalista del foro di Bologna Andrea Iurato sottolinea infatti che è, di fatto, possibile presentare ricorso al Giudice di pace o al prefetto ma è condizione necessaria che:

non si tratti di una violazione di natura penale e
il pagamento sia stato effettuato dal proprietario del veicolo.

In questi casi il conducente può contestare la sanzione e pagarla in forma ridotta (30% di sconto dall’importo della multa originaria).

La Corte costituzionale non si è ancora espressa nel caso in cui sia il proprietario a fare ricorso e che il pagamento sia stato effettuato dal conducente ma desumiamo che possa essere accolto anche perché qualora ci fossero conseguenze non positive dal verbale, il proprietario del veicolo ne sarebbe responsabile (ad esempio il riconoscimento della propria responsabilità civile nel caso in cui sia avvenuto un sinistro stradale e il conseguente aumento del premio assicurativo).



Prescrizione? Capiamoci qualcosa di più
Un altro chiarimento va fatto riguardo l’interruzione della prescrizione. Con il termine prescrizione si indica il periodo massimo entro il quale deve essere formalmente richiesto, dal Comune o da chi per esso, il pagamento. Quindi, ogni volta che il pagamento dei crediti viene richiesto formalmente il termine di prescrizione ricomincia a decorrere.
Questa interruzione avviene automaticamente quando al debitore (il soggetto che dovrà pagare la multa) viene notificata una richiesta di pagamento. Una cartella esattoriale, un avviso di intimazione, un preavviso di fermo amministrativo, un avviso di iscrizione di ipoteca, ma anche una semplice richiesta di pagamento inviata tramite raccomandata interromperà il termine di prescrizione della sanzione.
Ma la giurisprudenza sta cambiando: con una recente sentenza il Giudice di Pace di Padova ha infatti ritenuto di applicare il termine ordinario decennale di prescrizione. Ma la questione è “De iure condendo”.




Fonte: www.6sicuro.it

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