Multe: Autovelox, tutte le novità sull'argomento

I codici, le leggi e le informazioni utili.
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Multe: Autovelox, tutte le novità sull'argomento

Messaggioda cts » 10 lug 2012 22:55

SOMMARIO DI QUESTO TOPIC

■ Cronaca - Autovelox a Gambolò: per la sicurezza o un modo per fare cassa?
■ Cronaca - Autovelox a Milano: incassano 151 milioni con le multe, ma le buche non lo sanno
■ Cronaca - Autovelox in Veneto: segato l'ottavo autovelox, i social lo esaltano: «Eroe»
■ Cronaca - Inchioda alla vista della Polizia Locale sulla SS 100 (Sammichele di Bari): utilitaria piomba su pattuglia e distrugge autovelox
■ Fotografie - Multe: Autovelox, nessuna foto? Nessuna multa!
■ Mancanze - Autovelox annullato se mancano segnali dopo incrocio
■ Omologazione - Autovelox, sono omologati?
■ Omologazione - Autovelox: dopo sentenza della Consulta, Telelaser e Provida sospesi
■ Omologazione - Autovelox «Approvato», non «omologato»: sentenza Cassazione che squalifica centinaia di autovelox (e fa tremare i Comuni
■ Posizione - Autovelox fuori luogo? Multa non valida!
■ Posizione - Autovelox: senza banchina la contravvenzione è nulla
■ Posizione - Autovelox: contravvenzione nulla se la strada urbana principale è stretta, piccola e non ha la banchina di almeno 1 m.
■ Posizione - Autovelox nascosti? Multe annullate
■ Posizione - Occultare l'autovelox è una truffa
■ Posizione - Calendario settimanale delle postazioni autovelox della Polizia di Stato
■ Regolamenti - Assicurazione e revisione: Autovelox, Tutor e telecamere ZTL ora verificano e multano
■ Regolamenti - Autovelox, cambia il CdS e le regole per i controlli
■ Regolamenti -Autovelox, ecco come fare ricorso in caso di multe seriali
■ Ricorsi - Ricorsi impossibili. Multa ingiusta? Bisogna pagare (quasi) sempre
■ Segnalazioni - Autovelox: se non è segnalato la multa è illegittima
■ Segnalazioni - L’autovelox va segnalato un chilometro prima, altrimenti la multa può essere annullata
■ Testimonianze - Autovelox, la parola della Polizia non basta
■ Visibilità - Autovelox annullato se la postazione non è visibile
■ VARIE - Autovelox: 16 dettagli da conoscere
■ VARIE - Autovelox: Arriva il Telelaser Trucam, rileva l'infrazione a 1.200 metri di distanza!





Multe: Autovelox, sono omologati?

Non è un gran momento quello in cui ci vediamo recapitare una multa. Ma non bisogna farsi prendere dallo sconforto ed è opportuno non farsi trovare impreparati: una buona informazione è l’arma migliore per contrastare eventuali abusi e per far valere i propri diritti.

Sugli autovelox e sulle multe ad essi collegati, esistono una serie di informazioni utili che possono agevolare l’automobilista/il motociclista nella decisione di opporsi oppure no.

Caratteristiche autovelox
Gli autovelox non sono tutti uguali e affinché le multe siano valide devono avere determinate caratteristiche, purtroppo non sempre presenti e molto spesso oggetto di cronaca locale circa gli abusi delle Amministrazioni comunali al fine di “fare cassa”. In particolare, gli autovelox:

- devono essere omologati dal Ministero dei Trasporti, sembra un’ovvietà ma purtroppo non lo è;
- devono essere segnalati in maniera evidente agli automobilisti con cartelli e/o segnali luminosi e, se si tratta di autovelox mobili in dotazione ad una pattuglia, questa dev’essere anch’essa ben visibile (insomma: la pattuglia non deve mimetizzarsi fra i cespugli). In caso di trasgressione a queste caratteristiche, scatatre sempre una fotografia;
- l’apparecchiatura non può essere gestita da terzi, ma solo dagli organi che svolgono funzioni polizia stradale.

Elementi fondamentali della multa
La multa, per essere valida, deve contenere alcune informazioni basilari:

- il modello dell’apparecchio utilizzato e la relativa omologazione rilasciata dal Ministero dei Trasporti;
- la tollerabilità in percentuale dello strumento, ricordando che alla velocità rilevata va applicata a favore del trasgressore una percentuale di riduzione del 5%, con un minimo di 5km/h;
- la verifica della funzionalità del rilevatore;
- la modalità di utilizzo del rilevatori (in particolare per i Telelaser);
- il provvedimento del Prefetto che indica le strade dove non è possibile fermare il guidatore per la contestazione, poiché l’infrazione deve essere contestata immediatamente dalla pattuglia. Oltre alle autostrade, infatti, anche su alcune strade extraurbane non è possibile organizzare posti di blocco a causa della pericolosità in caso di intimazione a fermarsi per le auto in corsa.

Ci sono poi degli elementi comuni con altri tipi di multe che invalidano il verbale: mancata indicazione del giorno, del luogo o della località dell’infrazione, della targa o della norma violata.

Come fare ricorso
Se si ritiene dunque che le sanzioni applicate siano ingiuste, oppure viziate nella forma, è possibile contestarle presentando ricorso:

- se il verbale è stato consegnato su strada, i termini decorrono dal giorno successivo alla data dell’infrazione;
- se il verbale è stato spedito per posta, i termini decorrono dal giorno successivo alla data in cui il verbale si considera notificato.

Per il ricorso ci si può rivolgere al Prefetto oppure al Giudice di Pace, ricordando che:

- non si può fare ricorso ad entrambi;
- non bisogna pagare la multa se si intende ricorrere;
- i residenti in Italia hanno 30 giorni per presentare il ricorso al Giudice di Pace, mentre i residenti all’estero ne hanno 60;
- i termini per presentare ricorso al Prefetto sono 60 giorni sia per i residenti in Italia, sia per i residenti all’estero.

E infine eccovi i link del modello per il ricorso al Prefetto e quello per il Giudice di Pace.

(Tratto da 6sicuro.it)

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Occultare l'autovelox è una truffa

Messaggioda cts » 30 mag 2013 21:10

Occultare l'autovelox è una truffa

Non che ci volesse una scienza occulta a capire che spesso i comuni utilizzano l’occultamento degli autovelox solo ed esclusivamente con l’unico scopo di “far cassa”.
Del problema se ne è occupata alla Corte di Cassazione. Con la sentenza della seconda sezione penale numero 22158 del 23 maggio 2013 secondo cui può essere perseguita per truffa la società che fornisce e ed esegue il posizionamento dell’autovelox in autovetture in modo tale da essere occultati agli ignari automobilisti. Nella fattispecie è stato ritenuto legittimo il sequestro della strumentazione, nonostante la “regolarità” della stessa.

Infatti, è stato respinto il ricorso del legale rappresentante contro la decisione del Tribunale del riesame di Cosenza che rigettava l’istanza di dissequestro e la richiesta di restituzione di sei apparecchi di rilevamento di velocità su strada, sottoposti a sequestro preventivo a seguito di un decreto del Gip del locale tribunale.

Inizialmente si era ritenuto il ricorrente sanzionabile per il reato di truffa consistente nella rilevazione della velocità attraverso gli strumenti posizionati in modo tale da essere occultati agli ignari automobilisti (in autovetture e pc, all’interno di esse, dietro gli alberi, ecc): ne consegue che tali “res” non rivestono funzione strumentale alla commissione del reato, poiché non funzionali e non relazionabili allo stesso (come ritenuto per le autovetture all’interno delle quali erano posizionati e i computer all’interno delle stesse custoditi), né la libera disponibilità degli stessi può aggravare gli effetti dei reati in parola.

Secondo la Suprema Corte quindi:
“un bene avente natura lecita (in quanto regolarmente tarato e conforme ai paradigmi normativi) non può seguire la sorte processuale dei presunti autori che di quel bene hanno fatto un uso illecito. Sussiste, innanzitutto, un rapporto di strumentalità tra i beni sequestrati e il reato di truffa per cui si procede, considerato che gli autovelox costituiscono lo strumento delle attività illecite accertate ed enunciate nella prospettazione accusatoria (truffa consistente nella rilevazione di velocità attraverso autovelox posizionati in modo da essere occultati agli ignari automobilisti), a nulla valendo che la “res” impiegata per commettere la truffa abbia natura lecita, allorché assolva, nell’ordito truffaldino, una valenza causale ai fini della realizzazione del reato. Di conseguenza, gli autovelox si prestano, proprio in ragione di tale nesso di interdipendenza con il reato, a essere assoggettati a vincolo reale sia quale corpo dei reato (“le cose mediante le quali il reato è stato commesso”) sia quale cosa pertinente al reato la cui libera disponibilità può agevolare la commissione di altri reati della stessa specie di quello per cui si procede.”


Alla luce di questa decisione che riflette in maniera evidente il sentire comune è ora di dire basta con autovetture civetta e macchinette occultate per “far cassa” che poco hanno a che fare con la sicurezza stradale.


(Tratto da motoblog.it)

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Re: Multe: Autovelox, ecco come fare ricorso

Messaggioda cts » 13 giu 2014 11:02


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Multe: Autovelox annullato se mancano segnali dopo incrocio

Messaggioda cts » 18 lug 2014 07:54

Sapevate che da oggi si può far annullare una multa per Autovelox se la segnaletica con il limite di velocità non è ripetuta dopo l’incrocio?

Con un’ordinanza del 20/05/2014 (n. 11018/2014) la Corte di Cassazione ha regolato ulteriormente la disciplina dell’uso di strumenti per il controllo della velocità da parte delle forze di polizia.

Che cosa stabilisce la Corte di Cassazione sulle multe Autovelox?

La normativa dice questo: quando viene imposto un limite di velocità che abbassa il limite ordinario previsto per quel tipo di strada, dopo ogni incrocio esso si considera come inefficace e deve essere rinnovato con un altro segnale.

Infatti, secondo gli art. 119 e 104 del Codice della Strada, un limite di velocità imposto da un segnale cessa per effetto del cartello di fine del limiti, solo in caso di un tratto di strada continuo. Quindi, nel caso in cui un Autovelox sia posto dopo un incrocio dove non è ribadito il limite di velocità per quella strada, la multa dell’Autovelox risulta nulla.

Per capire quali sono le multe in cui potreste incappare, in questo articolo abbiamo riportato tutte le sanzioni in caso di superamento dei limiti di velocità.

Ricordiamo anche che gli Autovelox, per essere a norma, devono avere una serie di caratteristiche purtroppo non sempre presenti. In particolare: devono essere omologati dal Ministero dei Trasporti e gestiti dalla Polizia Stradale; devono essere segnalati in modo chiaro con appositi cartelli e segnali; non possono essere camuffati (dietro cespugli e piante) se in dotazione ad una pattuglia.
La mancanza di uno di questi elementi, qualora dimostrabili, rende nulla la multa.

Fonte:www.6sicuro.it

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Multe: Autovelox annullato se la postazione non è visibile

Messaggioda cts » 19 set 2014 19:26

Una sentenza afferma che non basta il verbale ad attestare che una postazione autovelox era visibile.

La soggettività umana rende non sufficiente il verbale a confermare che una postazione autovelox sia realmente visibile e, dunque, che la multa sia legittima. Ad affermarlo è stato un giudice di pace di Vasto, che ha annullato la multa a un automobilista che aveva contestato il fatto che l'autovelox fosse segnalato e visibile.

Secondo il giudice, infatti, il verbale non ha valenza probatoria, rientrando nella percezione sensoriale dei pubblici ufficiali, cioè una valutazione non oggettiva della realtà. Spetta, invece, all'ente accertatore dimostrare che la postazione autovelox fosse evidente per i veicoli in transito.

L'automobilista in questione era stato multato dal 'Velomatic 512', ma aveva contestato la contravvenzione in quanto la postazione non chiaramente visibile. Dall'altra parte, però, la polizia municipale aveva presentato come prova la sola verbalizzazione degli agenti che attestavano che l’accertamento era in regola e la postazione mobile dell’autovelox era visibile a tutti i veicoli.
Per il giudice, però, se l'ente accertatore non documenta in maniera oggettiva la prova contraria, allora il trasgressore evita la multa e il taglio dei punti patente.

In pratica, le affermazioni dei vigili sulla visibilità della postazione per la rilevazione elettronica delle infrazioni non hanno valenza probatoria privilegiata – cioè non sono credibili - in quanto il concetto di visibilità è legato alla percezione sensoriale dell'operatore stesso e non è un dato oggettivo e inconfutabile. Si tratta, quindi, della parola dell'automobilista contro quella dei vigili, senza che nessuna delle due sia supportata da prove certe.
Da qui la sentenza che ha dato ragione al guidatore multato, in quanto l'amministrazione non ha saputo fornire un riscontro oggettivo che legittimasse l'accertamento.



Fonte: http://www.motoblog.it/post/342286/auto ... -non-basta

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Multe: Autovelox, la parola della Polizia non basta

Messaggioda cts » 04 ott 2014 15:42

Una sentenza afferma che non basta il verbale ad attestare che una postazione autovelox era visibile.

La soggettività umana rende non sufficiente il verbale a confermare che una postazione autovelox sia realmente visibile e, dunque, che la multa sia legittima. Ad affermarlo è stato un giudice di pace di Vasto, che ha annullato la multa a un automobilista che aveva contestato il fatto che l'autovelox fosse segnalato e visibile.

Secondo il giudice, infatti, il verbale non ha valenza probatoria, rientrando nella percezione sensoriale dei pubblici ufficiali, cioè una valutazione non oggettiva della realtà. Spetta, invece, all'ente accertatore dimostrare che la postazione autovelox fosse evidente per i veicoli in transito.

L'automobilista in questione era stato multato dal 'Velomatic 512', ma aveva contestato la contravvenzione in quanto non chiaramente visibile. Dall'altra parte, però, la polizia municipale aveva presentato come prova la sola verbalizzazione degli agenti che attestavano che l’accertamento era in regola e la postazione mobile dell’autovelox era visibile a tutti i veicoli. Per il giudice, però, se l'ente accertatore non documenta in maniera oggettiva la prova contraria, allora il trasgressore evita la multa e il taglio dei punti patente.

In pratica, le affermazioni dei vigili sulla visibilità della postazione per la rilevazione elettronica delle infrazioni non hanno valenza probatoria privilegiata – cioè non sono credibili - in quanto il concetto di visibilità è legato alla percezione sensoriale dell'operatore stesso e non è un dato oggettivo e inconfutabile. Si tratta, quindi, della parola dell'automobilista contro quella dei vigili, senza che nessuna delle due sia supportata da prove certe. Da qui la sentenza che ha dato ragione al guidatore multato, in quanto l'amministrazione non ha saputo fornire un riscontro oggettivo che legittimasse l'accertamento.

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Fonte: motoblog.it

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Multe: Autovelox, ricorsi impossibili

Messaggioda cts » 28 gen 2015 18:51


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Multe: Autovelox, cambia il CdS e le regole per i controlli.

Messaggioda cts » 20 giu 2015 13:04

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Ci sono novità in vista nel Nuovo Codice della Strada che riguardano la collocazione degli apparecchi Autovelox o, comunque dei rilevatori di velocità. Uno specifico emendamento nel DDL in votazione alla Camera la prossima settimana chiede infatti che le apparecchiature di controllo non potranno essere piazzate a una distanza inferiore ai 300 metri rispetto alla segnaletica che li preannuncia e alla segnaletica che indica il cambiamento del limite di velocità sul tratto di strada interessato.

In particolare viene specificato nel comma che le apparecchiature per il rilevamento della velocità su strade e autostrade non potranno essere poste a meno di 300 metri dai cartelli di segnalazione e che le postazioni fisse o mobili dovranno essere ben visibili.

Sempre in tema di Autovelox va segnalata la sentenza numero 113/2015 depositata ieri dalla Corte Costituzionale. La Consulta ha di fatto bocciato il Codice della Strada laddove stabilisce che i controlli sul corretto funzionamento degli Autovelox non sono richiesti quando le apparecchiature non funzionano in automatico – in questo caso la norma prescrive che gli apparecchi “siano sottoposti a verifiche periodiche di funzionalità e taratura” – ovvero alla presenza degli addetti autorizzati ad impiegarli. Finora bastava la loro presenza per verificare il corretto funzionamento degli Autovelox... Nessun controllo strumentale era obbligatorio.

Manutenzione autovelox: se non c'è la multa è nulla?
La sentenza è importante perché mette in discussione la regolarità di decine se non centinaia di migliaia di verbali non ancora pagati. Chi ha ricevuto e pagato le notifiche, però, non può più fare ricorso con questa motivazione. Bisogna in ogni caso verificare che sul verbale ci sia specificato che l'infrazione è stata accertata in presenza degli agenti (solitamente sono riportati i nominativi dei componenti la pattuglia), in questo caso è possibile fare ricorso. Altrimenti viene specificato che il rilevamento è stato eseguito con apparecchi fissi e a quel punto non ci si può appellare alla recente sentenza della Consulta.

La Corte ha spiegato che «qualsiasi strumento di misura - specie se elettronico - è soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e quindi a variazioni dei valori misurati dovute ad invecchiamento delle proprie componenti e ad eventi quali urti, vibrazioni, shock meccanici e termici, variazioni della tensione di alimentazione. L'esonero da verifiche periodiche, o successive ad eventi di manutenzione, appare intrinsecamente irragionevole».

D'altra parte lo stesso costruttore degli apparecchi più diffusi consigliava la taratura periodica anche in caso di utilizzo presidiato. Fin qui quanto svolto generalmente dalle forze di Polizia nazionali, perché per quanto riguarda la varie polizie locali – che con le contravvenzioni aiutano i bilanci comunali – la situazione è più complessa. Non sempre viene infatti riportato nel verbale la data di verifica dello strumento, quindi occorre rivolgersi al comune interessato, al corpo di polizia locale, per avere copia del documento da presentare al Giudice di pace.

Secondo Rosario Trefiletti, Federconsumatori, con questa sentenza si dà spazio ai «risarcimenti per milioni di multe recapitate con strumenti tecnici di dubbia funzionalità».

fonte: automoto.it

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Autovelox: dopo sentenza della Consulta, Telelaser e Provida sospesi

Messaggioda cts » 22 lug 2015 09:11

Con una sentenza di pochi giorni fa, la Corte di Cassazione ha deciso che le apparecchiature per il controllo della velocità, come tutti gli altri strumenti hi-tech, devono essere sottoposti a revisioni e controlli perché le multe siano valide. "Tutti gli strumenti elettronici deputati al controllo della velocità dei veicoli devono essere sottoposti a verifiche periodiche di funzionalità e taratura", recita la decisione della Consulta, "a prescindere dall’impiego in modalità automatica o con pattuglia. Al pari di qualsiasi strumento di misura anche gli autovelox e i telelaser infatti sono soggetti ad usura ed invecchiamento e pertanto il controllo annuale è necessario per garantire la correttezza delle misurazioni effettuate dagli agenti".

Dalle parole ai fatti, tutti si devono adeguare, le amministrazioni locali e autorità giudiziarie sopratutto, soggetti costretti in queste settimane ad un super lavoro per adattarsi al nuovo quadro giuridico. Per poter effettuare i controlli e la successiva taratura, la Polizia Stradale ha sospeso momentaneamente l'uso di Telelaser e Provida.

La decisione è stata comunicata in una circolare (datata 26 giugno) firmata dal direttore del servizio di Polizia Stradale, Giuseppe Bisogno. “Per tali dispositivi, allo scopo di consentire il rispetto dei principi enunciati dalla Consulta con la richiamata pronuncia, sarà necessario intervenire attraverso una procedura di verifica periodica di funzionalità, per la quale questo Servizio ha già attivato una ricerca di mercato per individuare un centro accreditato e del quale si fa riserva di fornire ulteriori istruzioni al più presto” è spiegato in maniera chiara nel testo.

Quindi dovranno essere verificati e sistemati a dovere la pistola laser utilizzata per misurare le velocità dei veicoli a distanza e il Provida, ovvero il sistema con telecamera montato sulle auto della Polizia capace di registrare un filmato del veicolo che si sta seguendo, ed in grado di veicolare alla autorità le indicazioni necessarie per la multa. “In attesa dell'attivazione della predetta procedura di verifica periodica", continua Bisogno, "le citate apparecchiature non dovranno essere, per il momento, utilizzate”.

fonte: motoblog.it

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Autovelox fuori luogo? Multa non valida!

Messaggioda cts » 13 giu 2017 09:20

Autovelox fuori luogo? Multa non valida!
Se l’apparecchio di controllo non è posizionato secondo l’autorizzazione, le multe elevate non sono valide.

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È la stessa Polizia di Stato a rendere pubblico l'elenco, aggiornato ogni settimana, delle tratte dove sono operativi gli autovelox, ed a questa "operazione" collabora anche la società Autostrade per l'Italia, che mette a disposizione un servizio per visualizzare la mappa dei tutor.

Ma i rapporti tra gli utenti della strada e gli enti preposti al controllo sono tutt'altro che idilliaci. Anzi, sull'uso spesso spregiudicato degli autovelox, in molte regioni d'Italia è nato un contenzioso infinito che ha prodotto una copiosa giurisprudenza, e spesso le sentenze finora pronunciate nei diversi ordini e gradi di giudizio hanno affermato principi restrittivi per le stesse polizie incaricate dei controlli.

Primo tra tutti, si è consolidato il principio che i verificatori debbano rispettare obblighi ben precisi, ai fini della validità delle contestazioni effettuate nel corso delle verifiche sul rispetto dei limiti di velocità.

Due i principi consolidati che meritano un'attenta riflessione:
a) i rilevatori fissi di velocità devono essere posti esattamente nel punto in cui la loro installazione è stata autorizzata dall’ente proprietario della strada. In caso contrario, le multe non sono ritenute valide. Infatti non basta che le postazioni si trovino esattamente al punto (chilometro e metro) indicato nella specifica dell’autorizzazione, ma occorre pure che siano sul lato della strada previsto dall’atto stesso;
b) i controlli temporanei (quelli presidiati da agenti), se effettuati nei tratti non inclusi nei provvedimenti prefettizi che prevedono l’esonero dall’obbligo di contestazione immediata dell’infrazione, NON si possono organizzare SENZA fermare subito i trasgressori.

Il Tribunale di Isernia, con la sentenza n. 119/2017 dello scorso 10 febbraio, confermando la sentenza n. 185/2014 del Giudice di Pace coordinatore di Isernia, ha stabilito che va rispettata la conformità della postazione fissa all’autorizzazione del gestore pure riguardo al lato della strada.

In primo grado era stata respinta la tesi secondo cui conta solo la posizione esatta in cui viene installato l'autovelox riportata nell’autorizzazione (km 36+777, nel caso in esame), mentre l’autorizzazione concessa dall'Anas specificava anche “lato sinistro/direzione di marcia Venafro“.

Il consulente tecnico d’ufficio aveva infatti negato importanza alla direzione indicata, affermando che nella prassi vale il senso che parte dal chilometro zero della strada, diversamente si intende il senso opposto di marcia. Quindi l'autorizzazione valeva per l’autovelox messo sul lato opposto, quello sinistro, posizione in cui effettivamente si trovava l'installazione.

Ma per il giudice si deve stare alla lettera dell’autorizzazione, in quanto la prassi indicata dal consulente (DM 1° giugno 2001 del ministero dei Lavori Pubblici) riguarderebbe solo gli «attributi necessari della strada» e non anche i suoi "elementi atipici quali gli autovelox, disciplinati… da norme speciali".

Il ragionamento è stato condiviso dal giudice di secondo grado nonostante l’ANAS avesse prodotto una nota che giustificava il Comune. Bisogna infatti ricordare che, al di là di ragioni di principio di natura giuridica, può verificarsi che una installazione sia difforme, per problemi pratici, dall’autorizzazione concessa. Basti pensare al caso della impossibilità di piazzare l'autovelox per mancanza dei necessari allacciamenti elettrici. Ma, allo stesso modo, se l’autorizzazione impone un lato, può essere per motivi di sicurezza: quindi se si installa in posizione diversa potrebbe risultare pericolosa, come ad esempio nel caso di contatto tra due o più veicoli.

Quanto all’obbligo di contestazione immediata, una serie di sentenze iniziata nel 2014 con la n. 1524 del Giudice di pace di Campobasso prevede l’obbligo di contestazione immediata “assoluto”, per i tratti non individuati dal Prefetto. Il mancato alt non può essere giustificato con motivazioni legate all’organizzazione del servizio, situazione che si verifica quando il modello di Autovelox usato permette di accertare l’infrazione solo quando il veicolo ha già superato il punto in cui si trovano gli agenti.

La sentenza di Campobasso afferma invece che prevale il diritto dell'automobilista alla sua difesa, così come sancito dall’articolo 24 della Costituzione.

La sentenza n. 556/16 del Giudice di Pace di Isernia prende atto dell’autonomia dell’amministrazione nell’organizzarsi, ma ritiene che il magistrato possa valutare caso per caso, usando il principio del prudente apprezzamento, se la contestazione immediata fosse stata possibile.

E tale potrebbe essere la situazione se, adottando una "razionale organizzazione del servizio", fosse stato usato un altro tipo di apparecchio o fossero state schierate due pattuglie. Cosa che in passato era già stata fatta, ad esempio consorziandosi con altri enti vigilatori, nel caso in cui il Comune non disponesse di un adeguato numero di vigili.

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Immagini tratte da: http://emax.poigps.com/index.php?option ... &Itemid=43


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