Targa estera: se si guida in Italia un veicolo immatricolato all'estero che è stato affidato con regolare contratto

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Targa estera: se si guida in Italia un veicolo immatricolato all'estero che è stato affidato con regolare contratto

Messaggioda cts » 25 lug 2022 16:15

Se si un cittadino italiano, residente in Italia, e si è fermati dalle Forze dell'Ordine mentre si guida un veicolo immatricolata all'estero, che potrebbe essere stata affidato con regolare contratto di comodato d'uso dal proprietario, poiché la norma che disciplina la circolazione di veicoli targati all'estero è cambiata, non basta avere il contratto di comodato e si è passibili di una sanzione.
Perché?
Perché deve esservi pure una certificazione – da parte di un soggetto terzo – della data d'inizio del comodato.

La nuova disciplina della circolazione in Italia di vetture con targa estera è entrata in vigore il 18 marzo 2022.
Da quella data sono cambiate le regole nel caso in cui chi guida sia una persona diversa dall'intestatario – persona fisica o azienda – del veicolo.
Diversamente da quanto accadeva prima, sono irrilevanti sia la nazionalità sia la località di residenza di chi guida.
Ciò che contano, invece, sono altri due elementi:
- la disponibilità della vettura intestata a un altro soggetto, cosa che implica l'esistenza di un contratto di noleggio, leasing o comodato d'uso redatto in italiano;
- e il tempo in cui il veicolo è nella disponibilità di chi la sta guidando. Se questo è inferiore a 30 giorni, anche non consecutivi, nell'arco dell'anno solare, è sufficiente avere a bordo la documentazione contrattuale; se è superiore, il veicolo dev'essere iscritta
al REVE, il Registro dei veicoli esteri gestito dal PRA.
Siccome, dunque, la variabile tempo è determinante, dev'esservi assoluta certezza della data in cui il veicolo è entrata nella disponibilità di chi la sta guidando. La legge parla di «data certa» e una lunga circolare emanata il 23 marzo dal ministero dell'Interno precisa che non è sufficiente quella indicata sul contratto: «occorre dimostrare giuridicamente che il documento è stato formato a una determinata data».
Cosa che può avvenire in vari modi:
- il più semplice sono le ricevute di accettazione e consegna del messaggio PEC (da stampare e conservare sul veicolo, per poterle esibire
al momento del controllo), se l'atto è stato spedito tramite posta elettronica certificata;

- sottoscrizione autenticata della scrittura privata;
- atto pubblico redatto da un notaio o da un pubblico ufficiale;
- registrazione dell'atto all'Ufficio del registro;
- apposizione su di esso di una marca temporale utilizzata per la spedizione postale dei documenti;
- certificato di data certa rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari autorizzato;
- marca temporale presente nella firma digitale, se l'atto è sottoscritto digitalmente.

Della serie: UCAS (Ufficio Complicazioni Affari Semplici)...

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Targa estera: se si guida in Italia un veicolo immatricolato all'estero che NON è stato affidato con regolare contratto

Messaggioda cts » 14 set 2023 14:41

E se si è un cittadino italiano e si è fermati dalle Forze dell'Ordine mentre si guida un veicolo immatricolato all'estero che NON è stata affidato con regolare contratto di comodato d'uso dal proprietario?

Premettiamo che oggi, a seguito della modifica del Codice della Strada e dell’introduzione dell’art. 93 – bis (2018), la risposta è più agevole rispetto al passato.
Il decreto sicurezza 113/2018 ha introdotto il divieto, per chi risiede in Italia, di circolare in Italia con un veicolo con targa straniera.
Le eccezioni sono pochissime e le multe di una certa rilevanza. La ratio della norma è di disincentivare i “furbi” che, approfittando del domicilio straniero del veicolo, non pagano il bollo.
Partiamo col dire che la soluzione è differente a seconda che la persona fermata alla guida, sia residente in Italia (rientrando nella previsione normativa del richiamato articolo) oppure residente all’estero (in questo caso la fattispecie è regolata dall’art. 132 c.d.s.).

Ciò detto dunque, il discrimine è da ricercarsi non tanto nel Paese di registrazione (UE – S.E.E. o extra UE) del veicolo quanto nella natura del proprietario se residente in Italia o meno.
Il primo comma dell’art. 93 bis Codice della Strada, dice che “...gli autoveicoli,
i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero di proprietà di persona che abbia acquisito residenza anagrafica in Italia sono ammessi a circolare sul territorio nazionale a condizione che entro tre mesi dall’acquisizione della residenza siano immatricolati secondo le
disposizioni degli articoli 93 e 94”.

Dunque è vietato, a chi ha stabilito la residenza in Italia, circolare con un veicolo immatricolato all’estero (articolo 93 comma 1-bis del Codice della Strada) ed è obbligatorio recarsi presso la Motorizzazione Civile per restituire la targa straniera e reimmatricolare il veicolo con una targa italiana, ovviamente seguendo le formalità connesse alla nuova immatricolazione e previa valutazione dei requisiti tecnici del veicolo che legittimano l’uso sul territorio nazionale.

Diversamente, il veicolo deve lasciare il suolo nazionale, richiedendo al competente ufficio della Motorizzazione, previa consegna del libretto di circolazione e delle targhe estere, il
rilascio di un foglio di via e della relativa targa provvisoria al fine di condurre il veicolo oltre i confini.
Successivamente la Motorizzazione provvede alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione inoltrandoli alle autorità dello Stato estero che li ha rilasciati.

L'articolo in commento prevede anche sanzioni pecuniarie di una certa rilevanza, il comma 9 del medesimo prevede infatti sanzioni “...da euro 712 a euro 3.558...”. Inoltre “Il documento di circolazione è ritirato immediatamente dall’organo accertatore e restituito solo dopo l’adempimento delle prescrizioni non osservate”.

Dall’accertamento della violazione, il trasgressore avrebbe poi 180 giorni per procedere
all’immatricolazione del veicolo in Italia
o per portarla nel Paese di provenienza munito del richiamato permesso provvisorio alla guida/foglio di via. Ove non si rispettasse la richiamata procedura nei termini detti, il veicolo verrebbe confiscato (quindi non più restituito).
Vi sono poi delle eccezioni, tale previsione infatti non si applica (vedere post precedente) ai veicoli concessi in leasing o a noleggio senza conducente da parte di società costituita in un altro Stato membro UE/SEE che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva. E anche ai veicoli concessi in comodato a residenti in Italia e legati da un rapporto di lavoro o di collaborazione con analoghe società. È necessario però che i conducenti dei suddetti mezzi circolino sempre con un apposito documento comprovante lo status dei veicoli, in mancanza del quale possono subire una sanzione da 250 a 1.000 euro più il fermo amministrativo della moto.

Qualora quindi il cittadino italiano residente in Italia venga fermato alla guida di un mezzo immatricolato all'estero - anche se è lui il proprietario, il consiglio migliore è quello di recarsi il prima possibile presso la Motorizzazione civile della propria città (o in alternativa anche presso una delegazione ACI) ivi esponendone tutte le specifiche soggettive che lo riguardano anche per comprendere se per caso il cittadino è in una delle condizioni che giustificano le eccezioni.
Diversamente il cittadino dovrà procedere alla immatricolazione in Italia (ove riterrà utile e conveniente farlo), o riportare il veicolo oltre confine per rivenderla, nel caso ritenesse non valga la pena immatricolarla in Italia gestendo i relativi costi e formalità.


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