Incidenti stradali in moto: il concorso di colpa

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Incidenti stradali in moto: il concorso di colpa

Messaggioda cts » 22 feb 2024 18:03

Incidenti stradali in moto: il concorso di colpa

A riguardo degli incidenti stradali in moto e del concorso di colpa, partiamo con il differenziare i concetti di
a) colpa concorsuale presuntiva e paritetica (dunque al 50%);
b) colpa concorsuale a seguito di accertamento delle singole condotte con conseguente graduazione in ipotesi anche non paritetiche, in quanto rapportate alla gravità della condotta e all’incidenza causale della stessa nella determinazione dell’evento.

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Un classico incidente: un automobilista svolta all'improvviso senza utilizzare l'indicatore di direzione e taglia la strada alla motocicletta che - a velocità moderata - che lo seguiva. Il motociclista è finito in ospedale, la causa per il rimborso dei danni come sarà finita secondo voi?

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Nel primo caso, è opportuno richiamare la fonte normativa di riferimento, in particolare l’art. 2054 codice civile, soprattutto
il suo secondo comma, che riporto pedissequamente in quanto chiaro ed esplicativo: “Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
Lo stesso legislatore, in caso di scontro tra veicoli, prevede un principio di “presunzione di corresponsabilità paritetica”.
Il punto di partenza è quindi questa presunzione, che come tale può essere superata da uno dei due o dei diversi soggetti coinvolti nel sinistro, che dovranno dunque fornire la richiesta prova contraria, per vincere o superare la richiamata presunzione.
Per comprendere e semplificare, potremmo dire che quando, in caso di sinistro, vi fossero versioni dei fatti contrapposte (ad esempio: entrambi i conducenti dichiarano di aver impegnato il crocevia con il verde), ove nessuno dei due fosse in grado di fornire prove a supporto delle proprie argomentazioni e a conferma della propria condotta (verbale di autorità intervenute, testimoni, filmati di telecamere poste in loco o anche sul proprio veicolo, elementi oggettivi scaturibili dall’esame della dinamica o dei danni), il sinistro
verrebbe considerato dai diversi interpreti (assicurazione, avvocati e Giudici in caso di conflitto) come concorsuale.
In questo caso, entrambi i soggetti coinvolti (sia per danni a cose che alla persona e per ogni altro), avrebbero diritto ad ottenere, appunto in via presuntiva, il risarcimento del 50% del danno patito e dimostrato.
Richiamando il concetto, comprendiamo ancora meglio l’utilità per noi motociclisti di installare sul manubrio o sul casco una telecamera sempre in funzione, che possa esserci di supporto ed aiuto in caso di comportamenti illegittimi di terzi.
Spesso, purtroppo, il motociclista viene allontanato dallo stato dei luoghi e portato via in ambulanza, la moto spostata o rimossa dopo l’impatto e all’arrivo dell’autorità (che certo non è presente all’impatto e arriva dopo) la medesima recepisce solo la versione dei fatti dell’altro/altri coinvolti e raccoglie i nominativi di testimoni forniti solo dal conducente del mezzo antagonista.
In questi casi, in assenza di onestà intellettuale dell’altro soggetto coinvolto, testimoni genuini oppure filmati, si potrebbero creare vere e proprie ingiustizie.

Il secondo caso (“accertamento” di corresponsabilità, non “presunzione” di corresponsabilità), avviene quando
le condotte di guida vengono accertate, perché le prove o le medesime dichiarazioni delle parti, sono idonee a chiarire con certezza le rispettive condotte di guida e la loro incidenza causale.
Non sussiste dunque dubbio, incertezza o versioni contrastanti (come nel caso di applicazione dell’art. 2054 del Codice Civile), ma le individuate rispettive condotte sono entrambe colpose e causalmente idonee a determinare l’impatto.
In questo caso l’analisi delle condotte potrebbe sempre portare all’accertamento di colpe paritetiche (non per presunzione ma per accertamento), ma anche di colpe differenti in base all’incidenza causale della condotta, ad esempio 30% e 70%, 20% e 80%.
Facciamo l’esempio più classico (ma occorre poi sempre una valutazione caso per caso).
Automobilista che giunge al crocevia gravato da stop per la sua direzione di marcia, si sporge perché non vede in conseguenza di altri veicoli parcheggiati all’intersezione, sopraggiunge una moto che impatta contro l’auto. In questo caso certamente il motociclista avrebbe in astratto ragione (la controparte sarebbe multata per omesso arresto allo stop), ma la velocità tenuta in concreto e rapportata allo stato dei luoghi, potrebbe avere avuto un’incidenza causale e comportare una corresponsabilità appunto dipendente dall’accertamento della di lui velocità “non commisurata”.
In questo caso, essendo pacifico che l’omesso arresto allo stop è condotta più grave dall’aver tenuto una velocità non commisurata, si potrebbe comunque parlare di concorso di colpa ma non necessariamente paritetica.

In chiusura, oltre al consueto consiglio di guidare a fanali accesi e con casco idoneo, installare una telecamera sempre accesa e carica potrebbe rappresentare un utile supporto.

Si ringrazia In Moto - marzo 2024 - per l'articolo.

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